I due figli del Cavalier Giacomo Albani - Parte 5ª

Da EFL - Società Storica Lombarda.

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I due figli del cavalier Giacomo Albani

I due figli del Cavalier Giacomo Albani - Parte 1ª

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I due figli del Cavalier Giacomo Albani - Parte 4ª


IL DOCUMENTO:

Atto di Legittimazione del 2 giugno 1498 È un elegante volumetto in ottavo di 34 pagine di pergamena: 68 facciate, delle quali 21 intonse, due pa¬gine di copertina in carta di cattiva qualità e quelle esterne rivestite di pelle conciata e decorata a fuoco. In origine quattro paia di lacci guarnivano il volume e ne assicuravano la chiusura; di essi restano solo alcune tracce. Le dimensioni esterne - cm. 18,80x14,50x1,50 - la decorazione della copertina, le lettere maiuscole ad inizio dei capitoli - colorate in rosso carminio e oro - le sottoscrizioni, l’accurata squadratura delle pagine - cm. 10,3x13,6 - le linee predisposte per la scrittura - 26 per pagina - la calligrafia in stile gotico - con inchiostro ancora perfettamente nero - ne fanno un pregevole esemplare di copia autentica di un documento importante, eseguita per personaggi di rilievo nella prima metà del XVI secolo. La decorazione della copertina è costituita da tre rettangoli concentrici, delimitati da fasce di quattro linee parallele incise a caldo. Esse formano così due cornici; quella esterna liscia e quella più interna decorata a losanga, con lato di cm. 0,7 ed al loro interno un fiore stilizzato a quattro petali. Lo spazio rettangolare centrale è suddiviso in losanghe, formate da fasci di quattro linee oblique e che s’incrociano ad angolo retto con altre simili. All’interno di ogni losanga, con lato di 1 cm. circa, due piccoli cerchi concentrici completano la decorazione.

IL TESTO

La trascrizione che segue è stata eseguita cercando di riprodurre il testo nel modo più fedele possibile all’originale. Così la “J” maiuscola, la “v”, la “u”, ecc., l’uso delle maiuscole e la punteggiatura. Alcuni dubbi permangono a causa di alcune contrazioni (es. “.l.” per lex, legem, legum, legiptimatio, licet, ecc. e “i/” per in, inter, intem, ipse, ecc.) che non sempre sembrano adattarsi al discorso in cui sono inserite. Alcuni errori di grammatica, sintassi e ortografia, come la mancanza totale dei dittonghi, possono essere effetto sia del grado di conoscenza del latino, sia soprattutto di errori di trascrizione da parte dei copisti notarili, nell’epoca in cui il volgare stava prendendo piede anche negli atti e documenti pubblici. È parso utile separare il testo dei cinque atti notarili, contenuti dal documento, con uno spazio bianco di circa tre righe e quello di ogni pagina con una riga bianca. La fine di ogni pagina è indicata anche con il segno /// e con il numero progressivo, fra parentesi quadre [ ], non presente nell’originale. In grassetto i richiami in margine di altra mano e scrittura, probabilmente di un notaio sottoscrittore.

IL CONTENUTO

La versione letterale italiana dei cinque atti del documento è parsa ripetitiva e prolissa. Il formulario notarile, con le sue reiterazioni e l’uso talvolta involuto del latino, hanno consigliato di alleggerire il testo, cercando tuttavia di lasciarne per quanto possibile inalterato lo stile. Il raffronto con la trascrizione può consentire correzioni e ritocchi, a volontà del lettore. “Nel nome di Cristo così sia. Io Lazzaro figlio del fu Giovanni di Corteregia, notaio per concessione imperiale, confermato secondo gli statuti di Bergamo, attesto di aver esaminato il 2 giugno 1498 il privilegio senza abrasioni né cancellature e senza elementi che possano farlo sospettare di contraffazione, già rilasciato dall’illustrissimo allora imperatore Sigismondo allo spettabile e sapiente dottore in legge Davide di Brembate, ai suoi figli, dottore in legge Maffeo, Giovanni e Giorgio e loro discendenti maschi, datato Basilea, 20 aprile 1434. Ho esaminato poi la conferma di tale privilegio, munita del sigillo in piombo, dell’allora serenissimo doge di Venezia Francesco Foscari, datato dal palazzo ducale il 26 marzo 1435. Ecco il testo del privilegio imperiale: “Noi Sigismondo, per divina clemenza imperatore dei romani e re d’Ungheria, Boemia, Dalmazia, Croazia, ecc., dichiariamo quanto segue perché ne resti memoria perenne. Tantopiù il massimo vertice dell’impero preferisce elargire in abbondanza doni e favori ai suoi sottoposti quanto più essi s’impegnano continuamente a ben operare verso i sudditi, consolidando il trono e favorendo la prosperità. Come i raggi del sole illuminano e abbelliscono coloro che non sopportano di esserne privati, così lo splendore solare del trono imperiale raggiunge con i suoi raggi coloro che sono lontani come quelli che, attorniandolo, sembrano goderne di più i benefici effetti. Tu, egregio dottore delle leggi nobile Davide di Brembate, conte del nostro sacro palazzo lateranense e diletto fedele al nostro impero, hai in verità reso chiara la tua notevole, devota costanza e fedeltà operosa verso noi e per procurare onori all’impero, con l’impegno fin qui profuso. Tantopiù d’ora in avanti potrai operare con maggior assiduità e fervore quanto più ti sentirai soddisfatto da maggiori onori e facoltà e dal sapere nel tuo intimo che i nostri sguardi ti seguono con gradimento e favore. Tu, che già eri noto per la limpidezza del valore e la bellezza di lodevoli costumi, sei da ora famoso per speciale dignità e con te i tuoi figli maschi legittimi ed i loro discendenti. Nella pienezza della nostra autorità imperiale, in pieno accordo con il consenso del nostro palazzo lateranense e nostra sede imperiale, con il consenso espresso dai nostri fedeli principi, conti, baroni, nobili e grandi dell’impero, in piena coscienza, deliberatamente e spontaneamente, con il presente editto imperiale, creiamo, erigiamo, nobilitiamo, insigniamo ed eleviamo te Davide di Brembate dottore delle leggi, i tuoi figli Maffeo dottore delle leggi, Giovanni e Giorgio ed i vostri discendenti e successori maschi a conti con autorità imperiale romana. D’ora in avanti godrete di tutti i privilegi, diritti, immunità, onori, consuetudini e libertà di cui godono gli altri conti del nostro sacro palazzo lateranense o di cui possano godere per diritto o consuetudine. Vi concediamo inoltre la facoltà di nominare in qualunque luogo dell’impero notai e giudici ordinari che siano idonei e sufficientemente esperti nelle lettere per ricoprire l’incarico specifico loro affidato. Come è costume d’investirli con la cerimonia della consegna della penna e del calamaio, a nome ed in vece dell’autorità imperiale preposta, ricevendone il giuramento d’uso che li impegni particolarmente al segreto ed alla buona fede, in modo che possano esercitare autorevolmente e regolarmente le loro funzioni in qualunque luogo dell’impero. E ciò nonostante eventuali leggi, statuti e consuetudini locali, che deroghiamo a loro favore. Inoltre e sempre nella pienezza della nostra autorità concediamo a te Davide, ai tuoi figli maschi nati e nascituri ed ai vostri successori di poter validamente legittimare figli naturali, bastardi, spuri, adulterini, incestuosi, ecc. e nati o nascituri da qualunque illecito e scellerato connubio, sia con i genitori viventi che morti. Ciò anche senza il parere di coloro i quali da tali legittimazioni potessero subire danni, con eccezione però dei figli dei principi, conti e baroni. In conseguenza i figli così legittimati, con l’abolizione immediata di ogni macchia sulla loro nascita, siano reintegrati nella pienezza dei loro diritti ed in particolare in quello di poter succedere, anche in assenza di testamento ai loro agnati e cognati, come se fossero nati da legittimo matrimonio, ma senza ledere i diritti di altri, titolari dall’origine degli stessi diritti. Tutto ciò nonostante le leggi che proibiscono la legittimazione di bastardi, spuri, ecc., senza il consenso dei figli legittimi, nonché tutte le numerose leggi e la giurisprudenza eventualmente contrarie, o che limitino gli effetti della legittimazione. Tutte tali leggi, consuetudini e statuti comunali con relativa giurisprudenza, nella pienezza della nostra autorità imperiale, deroghiamo e vogliamo che siano derogate da questo momento. Pertanto a nessuno e in nessun caso è consentito contravvenire a questo nostro presente decreto, concessione, ordine e derogazione. Chi temerariamente tanto osasse, oltre a subire le conseguenze della nostra più grande indignazione, si troverebbe per il fatto stesso a dover pagare immediatamente venti marche di oro fino, la metà delle quali all’erario imperiale e l’altra metà a chi avesse subito l’insulto. Dato, con la conferma del sigillo della nostra maestà imperiale, a Basilea il giorno 20 del mese di aprile del corrente anno del Signore 1434, 48mo dei nostri regni d’Ungheria, ecc., 21mo dei Romani, 14mo di Boemia e primo dell’Impero. Sottoscritto per mandato dell’Imperatore da Gaspar Sligl. Referente il milite cancelliere Herman Heche”. La conferma del privilegio di cui sopra dal serenissimo principe del dominio Francesco Foscari, per grazia di Dio doge dei veneziani, è la seguente: “Francesco Foscari per grazia di Dio doge di Venezia ecc., a tutti ed ognuno dei nobili e saggi podestà, capitani, rettori, castellani ed altri funzionari di qualunque terra e luogo nostro, sia presenti che futuri e diletti fedeli ai quali perverranno queste disposizioni, salute e predilezione. Il Serenissimo Imperatore recentemente, con suo privilegio datato Basilea 20 aprile dell’appena passato 1434, ha creato conti palatini il nostro fedele dottore in legge Davide di Brembate e i suoi figli e successori maschi in perpetuo, con facoltà di nominare notai e legittimare spuri, ecc., come è contenuto nello stesso privilegio. Pertanto, a tenore della presente, dichiariamo essere nostra intenzione, come vogliamo e prescriviamo al riguardo, che permettiate al predetto signor Davide e signor Matteo pure dottore in legge, Giovanni e Giorgio ed ai loro successori e discendenti maschi di nominare notai e legittimare spuri nel nostro territorio a voi affidato. Essi potranno agire liberamente, a loro piacimento e con piena autorità conformemente al detto privilegio e come per consuetudine si comportano gli altri conti palatini. Dato nel nostro palazzo ducale il 26 marzo Indizione XIII 1435”. [“La Rivista di Bergamo”, XLII, n. 5-6, Maggio-Giugno 1991, pp. 16-22] Quando il magnifico e generoso cavaliere signor Jacobo di Albano cittadino di Bergamo, figlio del defunto spettabile signor Antonio di Albano e i suoi figli signori Antonia e Marcantonio seppero di quanta autorità, dignità e facoltà, fosse stato dotato il magnifico cavaliere signor Conte Bartolomeo cittadino di Bergamo, figlio del fu spettabile signor Giovanni, figlio dello spettabile signor Davide di Brembate, dal defunto serenissimo imperatore Sigismondo per la legittimazione di figli naturali, spuri, bastardi ed altri, con il privilegio sopra riportato e da me visto e dichiarato integro e che appare non sospetto, con tanto di sigillo dello stesso imperatore in cera bianca da esso pendente; quando seppero inoltre con quanta maggior sicurezza, diritto e solennità potessero rispettivamente legittimare ed essere legittimati, lo stesso magnifico signor Jacobo e gli stessi signori Antonia e Marcantonio, per effetto dell’approvazione e conferma del privilegio stesso, da parte della sublimità dell’allora signore del dominio Francesco Foscari doge dei veneziani, presentatisi davanti al predetto magnifico signor conte Bartolomeo, con tutta la dovuta riverenza della quale erano capaci, devotamente ed umilmente supplicarono e supplicano chiedendogli la grazia di quanto segue: “O magnifico signor conte Bartolomeo, figlio dello spettabile signor Giovanni, figlio dello spettabile signor Davide di Brembate, se la fragilità umana è soggetta al peccato, nondimeno, a causa dei divieti della legge, quelli che sono nati in modo non legittimo devono sopportare molte e varie privazioni di diritti e di facoltà. Io Jacobo cittadino di Bergamo, figlio del fu spettabile signor Antonio di Albano, sposato già da oltre trent’anni con una donna senza difetti fisici, della nobile famiglia de Columbis della stessa città di Bergamo, non avendo avuto da lei né figli né figlie, possedendo beni per un valore di oltre ventimila ducati, desiderando molto di avere dei discendenti avendo osservato con quanto amore essi sono amati, desiderandoli e volendoli anche per poter tramandare il mio nome e quello di famiglia, avendo in casa mia la cameriera nubile Giovannina, figlia del fu Tonino Valota, l’ho resa incita e da lei è nata Antonia, la soprascritta diletta figlia mia, oggi di circa undici anni. Essendo poi Giovannina sempre senza altri legami l’ho ancora resa in cinta ed ha partorito in casa mia Marcantonio, mio figlio ugualmente amato ed oggi di circa dieci anni. Io amo questi miei figli come nessun’altra cosa al mondo e Giovannina, dopo il concepimento di Marcantonio, è andata sposa a Santino del fu Acorso de’ Benagli. Ora, visto che non ho discendenti diretti né maschi, né femmine; che, grazie a Dio, ho non poche ricchezze; che mia moglie ha raggiunto l’età di quarantotto anni, condizione comune per le donne di non poter avere figli e non posso sperare di averne da lei; che sono d’accordo e fanno la stessa richiesta il signor Nicola, figlio del fu spettabile signor Doratino e Francesco, figlio del fu spettabile signor Domenico, figli dei miei fratelli e miei più vicini agnati, che mi succederebbero di diritto se morissi senza testamento, essendo escluse dalla successione, per disposizione del diritto municipale di Bergamo, sia le mie sorelle viventi, sia le figlie dei miei fratelli; Vi supplico, con tutta la riverenza di cui sono capace e che è doverosa, umilmente e devotamente, così umilmente e devotamente come Vi supplicano i miei figli Antonia e Marcantonio, nati dalla detta Giovannina, anch’essi qui presenti affinché Vi degniate, per le facoltà e l’autorità accordatavi dal privilegio imperiale, di legittimarli essendo stati concepiti e nati come anzidetto ed anche se soffrissero delle conseguenze di altri difetti di concepimento di nascita, per stupro o per qualsiasi altra ragione. Che ogni macchia d’origine possa essere totalmente cancellata ed esser loro restituiti tutti i diritti concessi alla legittimità della nascita ed in particolare il diritto di succedere, sia per testamento che senza, a me, agli agnati e cognati miei e loro, tanto per diritto comune, quanto per gli statuti della città di Bergamo e per quelli di qualunque altra città, villa o castello. Che possano essere reintegrati in ogni singolo diritto, facoltà, azione, beneficio e privilegio, compreso quello di portare il nome e il blasone della mia famiglia “di Albano” come se fossero nati da me stesso, a me e, attraverso me, da legittimo matrimonio. E ciò nonostante che alcune leggi vietino bastardi, incestuosi, ecc., o nati e nascituri da qualunque illecito connubio, di ereditare e di avere privilegi, onori, dignità, utilità, immunità e benefici di diritto comune e municipale, senza il consenso dei figli naturali e legittimi e degli altri agnati, cognati e affini, con l’aggiunta dell’intricata casistica delle leggi e della giurisprudenza. Lo stesso imperatore, per le libertà e l’autorità che Vi ha concesso nel suo privilegio, volle espressamente derogare e derogò con piena cognizione di causa ed al fine della piena validità delle legittimazioni che avreste operato o convalidato e in modo che, anche nel caso in cui si presentassero circostanze tali da essere obbligatoriamente ed espressamente menzionate, secondo alcuni statuti municipali e consuetudini, nessuno potesse opporsi o contrastare validamente gli effetti di tali legittimazioni. Che Vi degniate di fare ogni cosa in modo che Antonia e Marcantonio possano contrarre un onorevole matrimonio e che chi avesse l’intenzione di unirsi a loro ne sia ancor più attratto per la loro ottenuta legittimazione. Non solo essi, Antonia e Marcantonio, Ve lo chiedono, ma anche mia moglie stessa, magnifica signora Grata de Columbis e i soprascritti signori Nicola e Francesco ed anche lo spettabile esperto legale signor Cristoforo di Romano, il quale agisce e chiede a nome, nell’interesse e per l’onore delle soprascritte signore Antonia e Grata e dei Signori Nicola e Francesco, oltre che dei già citati figli e di ciascuno di loro, i quali tutti chiedono e supplicano alla Vostra presenza e con la massima riverenza.” Il predetto magnifico signor conte Bartolomeo, avendo ascoltato la supplica, viste e udite le persone, capita la situazione e rendendosi conto di quanto potere, autorità e libertà, era stato messo in possesso dal serenissimo imperatore predetto, ben disposto dall’umile petizione e richiesta, volendo compiere un gesto generoso e gradito, poiché per colpa dei genitori non debbano essere esclusi dalla misericordia e dall’indulgenza coloro che se ne vedono privati per motivi di nascita e poiché dei figli non debbano subire le pene di peccati dei genitori, considerando quanto premesso ed avendo già preso la decisione, dopo matura e diligente riflessione: “Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo e della Beata e Gloriosa Vergine Maria, di tutti i santi e le sante e di tutta la celeste assemblea. Il magnifico e generoso signor conte Bartolomeo di Brembate, in piena scienza e coscienza, con la podestà e l’autorità imperiale concessagli; considerato quanto esposto nella supplica e come lo stesso Signor Jacobo sia sempre stato e sia fedele alla serenissima autorità dell’illustrissimo signore del dominio nostro dei veneziani, nonché quanto lodevolmente, da cittadino onorato, sia vissuto e sia ormai stanco e quasi vecchio; tenuto conto del sentimento pieno d’affetto ed attenzioni che porta ad Antonia e Marcantonio; i quali, se fossero legittimati e fosse loro concesso quanto si richiede nella supplica, contrarrebbero facilmente un onorato e degno matrimonio ed altrettanto facilmente tale vantaggio e onore potrebbe essere loro impedito per un difetto di nascita, da una disposizione di mero diritto civile, pur potendo essere possibile aiutarli col favore imperiale; avuto riguardo anche alla bella indole e al buon ingegno dello stesso Marcantonio e ben disposto anche dall’età della stessa signora Antonia e di Marcantonio, prossima al momento opportuno per ottenere utilità, vantaggio ed onore; legittimò e legittima, con i loro discendenti, gli stessi sopradetti Antonia e Marcantonio, inginocchiati davanti a lui ed in presenza dei costituiti in loro favore, a proprio nome e di ognuno degli stessi presenti. Lo stesso magnifico signor conte Bartolomeo elimina l’atto dell’odioso concepimento, in qualunque modo esso sia avvenuto, a qualunque livello di gravità collocato e comunque sia denominato e decreta, per l’autorità imperiale di cui si avvale, che gli stessi Antonia e Marcantonio sono stati, sono e siano, figli naturali e legittimi come procreati da legittime nozze. In tal modo, riconducendo i signori Antonia e Marcantonio agli antichi diritti naturali delle genti, dei diritti civili e municipali di Bergamo e di ogni altro luogo, per i quali tutti nascevano liberi e legittimi, li reintegra in tutti i loro diritti, essendo completamente priva di valore l’obiezione della loro nascita illegittima, cosicché possano valersi di ogni diritto, azione, ragione ed opportunità per ottenere uffici, benefici, onori e dignità pubbliche, civili e di qualsiasi altra natura, secondo quanto contenuto nella supplica. Per evitare equivoci e dubbi sull’estensione di tali diritti e facoltà, di cui non fosse eventualmente stata fatta menzione, liberamente concede e ordina che essi possano succedere, tanto al predetto magnifico signor Jacobo loro padre, per testamento o ab intestato, quanto agli altri agnati e cognati suoi più vicini. Ciò, tanto nei beni feudali, quanto in qualunque altro bene a qualsiasi titolo caduto in successione tanto fra vivi, che mortis causa e possano in ogni altro modo acquistare, ricevere, prendere, possedere qualunque bene e da chiunque. Quanto poi agli statuti di Bergamo che, in presenza di figli maschi, escludono le femmine dalla successione legittima, Marcantonio sia collocato al posto che gli compete come se lui e sua sorella fossero sempre stati legittimi e naturali. Così si ordina e sia fatto: che essi d’ora in avanti siano censiti cancellando da loro ogni macchia di cui possano aver sofferto per difetto di nascita, qualunque sia il difetto, la macchia o l’ostacolo. Se essi ostacoli fossero tali da dover essere necessariamente menzionate per legge, nonostante tali leggi, nonostante le leggi menzionate nella supplica, nonostante il fatto che, avvalendosi di esse o di alcune di esse, possa esservi alcuno al quale sembri di poter contestare la presente legittimazione, il magnifico predetto stimatissimo signor conte Bartolomeo, in piena scienza e coscienza, derogò e deroga tali parti delle leggi, avvalendosi della facoltà del privilegio dell’Imperatore, il quale volle lui stesso espressamente che fossero derogate. In modo tale la legittimazione, con quanto in essa contenuto, ottenga ogni effetto per la pienezza del diritto e senza alcun vizio le¬gale che possa rendere non valido o inutile quanto ritenuto valido e utile.” Il conte Bartolomeo diede poi solennemente e pubblicamente l’investitura dei loro diritti e della pienezza della loro riabilitazione, reintegrazione e legittimazione ai signori Antonia e Marcantonio infilando loro al dito l’anello d’oro scambiando il bacio della pace. Inoltre il conte Bartolomeo decretò, con la predetta autorità imperiale premessa a questo editto da valere verso tutti, che a nessuno sia consentito di attentare a questo atto di sua concessione, o contravvenirvi osando temerariamente. Altrimenti chi contravvenisse o attentasse, non solo sentirebbe “gli aculei” dell’indignazione imperiale, ma incorrerebbe nella pena di quaranta marche d’oro purissimo; della quale una metà da pagare all’imperatore, o al detto signor conte Bartolomeo in sua vece e l’altra a chi avesse subito l’oltraggio. Infine ha incaricato me notaio di redigere questo atto, nel modo richiesto dalla forma pubblica, facendone tante copie quante me ne venissero richieste e che possano valere anche senza sigillo. Tutto quanto predetto è stato fatto ed eseguito in presenza, per volontà e con il consenso del soprascritto signor Nicola nipote del predetto magnifico signor Jacobo, in nome proprio e dei suoi figli, del signor Francesco ugualmente nipote e discendenti, nonché di Geronimo loro fratello, per conto del quale promisero di ratificarlo e di tenerlo per ratificato, sotto obbligazione dei beni loro e di ognuno di loro. Espressamente, volontariamente, solennemente con piena cognizione di causa, non per forza o per paura, con ogni miglior modo, via, diritto e forma di cui potessero avvalersi essi avevano richiesto che fossero fatte le dette legittimazioni, le ratificarono e approvarono; per maggior sicurezza le ratificarono e le approvano di nuovo e con esse ogni cosa predetta. Promettom per sé e per i detti loro rappresentati, sotto obbligazione di ogni proprietà di ciascuno di loro, al predetto magnifico signor Jacobo, presente, stipulante e ricevente per sé e per i detti signori Antonia e Marcantonio, a me notaio pubblicamente stipulante e ricevente a nome e per conto dei detti signori Antonia e Marcantonio e degli eredi di ciascuno di loro, che né essi né alcuno di loro, né alcuno dei loro figli e discendenti, né lo stesso Geronimo, né i suoi eredi, né da essi aventi causa, mai si opporranno, agiranno o intenteranno giudizi, né permetteranno, né faranno che ciò avvenga, anche attraverso terze persone o persone dipendenti, direttamente o indirettamente, contro la soprascritta e presente legittimazione, o contro quanto predetto, ma che sempre saranno tranquilli e soddisfatti di tutto e di ogni singola cosa predetta; ciò sotto pena di ogni danno, spesa e interesse. Poiché, quand’anche tutti gli stessi soprascritti e nominati avessero richiesto la legittimazione e il magnifico conte Bartolomeo l’avesse fatta e solo i predetti signori Nicola e Francesco non avessero invece ac¬consentito e non avessero fatto come sopra, l’assoluta intenzione di tutti i soprascritti era, tutto considerato, quella di chiedere e di fare la detta legittimazione anche senza il loro consenso, così gli stessi soprascritti Signori Nicola e Francesco si dichiararono e si dichiarano contenti e soddisfatti di quanto e attorno a quanto predetto. E rinunciarono alle eccezioni di non aver chiesto che così fosse fatta la detta legittimazione e reintegrazione, di non essere così la richiesta loro fatta di ratifica, approvazione, promessa e di quanto detto e fatto sopra e infrascritto, complessivamente e singolarmente. E rinunciarono alla eccezione e condizione dell’assenza di motivazioni, o di motivo ingiusto, di dolo, paura e danno, per il fatto in sé, di frode del doppio o del triplo e di altra maggiore o minore entità. E rinunciarono ad ogni altro diritto, legge, azione, beneficio e difesa di cui potrebbero valersi e sostenersi per avversare in qualunque modo quanto predetto. Tutto questo è avvenuto il giorno 2 dell’andante giugno 1498 indizione prima, nella città di Bergamo, nella vicinìa di San Salvatore, nell’orto o verziere della casa d’abitazione e di diritto del predetto magnifico signor Jacobo di Albano; presenti in qualità di testi lo spettabile e sapiente dottore delle leggi signor Fermo della Valle, Filippo del fu Leone di Locatello, Andrea del fu Gelmino de’ Salandri e Bartolomeo del fu signor Leonardo di Albano; tutti bergamaschi e che affermano di conoscere ed essere conosciuti dal predetto magnifico signor conte Bartolomeo e dai predetti magnifico signor Jacobo, signora Grata, dai soprascritti Nicola e Francesco, signora Antonia e Marcantonio e del predetto signor Cristoforo di Romano; ed anche da Vincenzo de’ Gavazzi e Vincenzo di Mozzo, secondi notai e da ciascuno di loro e da me notaio. D’altra parte al rogito del soprascritto istrumento di legittimazione, reintegrazione, ratifica e promessa e di quanto contenuto sono stati presenti in qualità di secondi notai gli stessi notai Vincenzo de’ Gavazzi e Vincenzo di Mozzo, pubblici notai bergamaschi, i quali devono sottoscriversi secondo la forma degli statuti e ordinamenti del comune di Bergamo. Io Lazzaro, figlio del fu Giovanni di Corteregia e notaio pubblico bergamasco, sono intervenuto a tutto quanto predetto, essendone stato richiesto ho riferito ed a conferma mi sono sottoscritto. Io Vincenzo di Pietro de’ Gavazzi, pubblico notaio bergamasco, sono intervenuto come secondo notaio al rogito del soprascritto atto di legittimazione, reintegrazione, ratificazione e promessa e di tutto ciò che è in esso contenuto e, avendo prima vista e letta la sottoscrizione fatta da me all’imbreviatura del soprascritto Lazzaro e da lui conservata, mi sono sottoscritto a conferma.” “Nel nome di Cristo così sia. Il giorno 2 del mese di giugno 1498 prima indizione. Nella città di Bergamo, nella vicinia di San Salvatore, nell’orto o verziere del magnifico generoso cavaliere signor Jacobo di Albano. Alla presenza dei testi: spettabile e sapiente dottore delle leggi signor Fermo della Valle, spettabile e sapiente jusperito signor Cristoforo di Romano, Filippo figlio di Giovanni di Locatello, Andrea figlio del fu Guelmino de’ Salandri e Bartolomeo figlio del fu signor Leonardo di Albano; tutti i bergamaschi i quali dichiarano di conoscere gli infrascritti contraenti e alienanti, gli infrascritti secondi notai Vincenzo de’ Gavazzi e Vincenzo di Mozzo e lo stesso spettabile infrascritto signor vicario e ognuno di loro. Quivi il magnifico e generoso cavaliere signor Jacobo, figlio del fu spettabil signor Antonio di Albano, il quale ha dichiarato di aver superato l’età di venticinque anni, espressamente, volontariamente, solennemente, con perfetta coscienza, non per errore, né per forza o paura, ma tranquillamente e deliberatamente; in riconoscimento e come compenso del consenso e della disponibilità dimostrata in precedenza nella stessa giornata dai signori Nicola, figlio del fu signor Doratino, e Francesco, figlio del fu signor Domenico, di Albano all’avvenuta legittimazione di Antonia e Marcantonio, figli del predetto Signor Jacobo, dal magnifico e generoso cavaliere signor conte Bartolomeo di Brembate, rogata da me notaio; affinché sia eliminato anche ogni motivo di contesa, contrapposizione e diverbio da quanto predetto; con l’intenzione e la speranza che i predetti signori Nicola e Francesco, anche per i loro eredi, restino taciti e soddisfatti per quanto contenuto nel detto atto di legittimazione e non vi si oppongano mai; in presenza, con l’approvazione, l’autorizzazione, il consenso e per il suggerimento, l’autorità e la conferma dello spettabile e sapiente dottore delle leggi signor Geronimo di Villa, vicario del degnissimo podestà di Bergamo, magnifico e generoso cavaliere signor Paolo Pisano, sotto e con le condizioni, patti, modi, forme e condizioni sempre salve e riservate, a titolo, nome e diritto di pura e semplice donazione tra vivi; con effetto tuttavia solo dopo la morte del predetto magnifico signor Jacobo e che non possa essere eliminata, cancellata, invalidata, revocata né annullata, per ingratitudine, né in qualunque altro modo, via, diritto, forma, causa, circostanza, che da lui stesso possa essere dichiarata o comunque escogitata per cessione, concessione, cessione di diritti, trasferimento di dominio e di possesso; fece e fa donazione pura, semplice e irrevocabile tra vivi e trasferimento di possesso e di dominio, con titolo e diritto di proprietà libero e senza vincoli, con ogni altro miglior modo, via, diritto, forma, causa e titolo con cui possa avvenire e affinché ogni cosa predetta e infrascritta meglio sia confermata, convalidata e valga, ottenga e conservi, la più piena efficacia e la conferma della sua validità, al soprascritto signor Francesco precisamente di ventimila libre, che lo stesso signor Francesco, i suoi eredi e successori e chiunque di essi possa o possano chiedere esigere e ottenere dopo la morte del predetto magnifico signor Jacobo da e nei beni da lui stesso lasciati. In modo tuttavia che si compensino, siano comprese, contenute e parte di quelle quarantamila libre di cui si tratta nella obbligazione e garanzia in altre circostanze rilasciata dal predetto signor Jacobo a favore della signora Caterina de’ Pezi, moglie del soprascritto signor Francesco, od altri per suo conto stipulanti e riceventi, od anche altre persone, come risulta dallo strumento della stessa obbligazione, o promessa, stipulato da Pietro de’ Roberti od altro notaio. In modo tuttavia che sia soggetta alla seguente condizione: che lo stesso detto Francesco e i suoi eredi e successori per dette ventimila libre e fino alla loro concorrenza, siano tenuti ad alleggerire ed a lasciare indenni ed illesi dalla predetta obbligazione e da ogni danno, spesa e interesse, il signor Jacobo, i suoi eredi e successori. Anche al soprascritto signor Nicola, presente, stipulante e ricevente, fa donazione di altrettante ventimila libre, che similmente egli stesso, i suoi eredi e successori, aventi causa da lui, o da essi, possano chiedere, esigere ed ottenere dopo la morte dello stesso signor Jacobo dai suoi beni e averi lasciati in eredità al momento della morte. Di tali quarantamila libre, con tutti i diritti connessi, i signori Francesco e Nicola, loro eredi, successori e aventi causa potranno fare e disporre come vorranno senza molestia né contradizione da parte degli eredi e successori del predetto magnifico signor Jacobo. ma anzi con la piena difesa di tutta la loro autorità sotto pena di ogni danno, spesa ed interesse, fatti sempre salvi patti e condizione sopra ed infra scritti. Relativamente alla quantità di denaro donata, lo stesso magnifico signor Jacobo trasferisce e conferisce ai predetti signori Francesco e Nicola donatali tutti i diritti, le azioni e le ragioni reali e personali, utili e dirette, miste e ipotecarie, a lui spettanti e pertinenti sopra essa e limitatamente ad essa. Ancora lo stesso magnifico signor Jacobo pose e pone come se fossero al suo posto gli stessi signori Francesco e Nicola nominandoli suoi procuratori come di cosa loro propria in modo che essi, chiunque di loro o dei loro successori ed eredi, possano dopo la morte del predetto magnifico signor Jacobo chiedere, esigere e ottenere la quantità di denaro loro donata come sopra, dividendola convenientemente tra ognuno di loro stessi. Sempre fermo restando le condizioni e i patti predetti e infrascritti, Io stesso magnifico signor Jacobo dà e concede, come ha concesso e dato licenza, approvazione e libertà di agire, dire e fare, per detta somma di denaro, come in ogni momento potrebbe comportarsi lui stesso, dando inoltre facoltà di entrare, stare e rimanere, nel fisico possesso dei suoi beni da lasciare alla sua morte ed in ciascuno di essi fino alla concorrenza del valore delle stesse somme di denaro date e donate come sopra. In presenza ed a richiesta dei soprascritti signori Francesco e Nicola, lo stesso magnifico signor Jacobo si dichiarò contento e soddisfatto che gli stessi signori Francesco e Nicola siano e fossero in futuro nel fisico possesso e quasi proprietà dei beni che saranno lasciati dal predetto magnifico signor Jacobo fino al completo pagamento e percezione di tutte le predette somme di denaro. Anzi per maggior sicurezza e conferma di tutto quanto soprascritto lo stesso magnifico signor Jacobo si costituisce da ora a possessore di tutti ed ognuno dei suoi beni presenti e futuri a nome e per conto dei soprascritti signori Nicola e Francesco fino alla concorrenza delle predette somme di denaro loro date e donate come sopra, sempre alle condizioni sopra e infrascritte, volendo togliersi e da sé rimuovere ogni diritto e fisico possesso del detto denaro e trasferirli perché restino per sempre in futuro dei signori Nicola e Francesco in modo che non gli sia più possibile in alcun modo revocare questa delega e trasferimento. Inoltre lo stesso magnifico signor Jacobo conviene e contrattualmente promette, impegnando a garanzia ogni suo avere presente e futuro, mobile e immobile sotto pena di ogni danno spesa ed interesse, in proprio e per conto dei propri eredi, successori ed aventi causa, di affiancare ed assistere i sopradetti signori Nicola e Francesco, loro eredi, successori ed aventi causa, con quanto utile per difendere, sostenere, garantire e sciogliere la predetta donazione e quanto predetto in ogni sua parte da ogni persona che si opponesse, tenendo a proprio carico doverosamente ed espressamente i rischi, i danni, le cure e le donazioni ai soprascritti signori Nicola e Francesco e da loro accettato, particolarmente quanto si riferisce alla speciale condizione ed al patto con il signor Francesco. Infatti il predetto magnifico signor Jacobo mai avrebbe fatto, né farebbe ora od in futuro, le predette donazioni, se non alle condizioni, patti, modi e forme, tutte ed ognuna, per cui gli stessi predetti signori Nicola e Francesco, loro eredi, successori ed aventi causa da loro e da ognuno di loro non contravvengono, non possano né debbano contravvenire ed opporsi mai alla predetta legittimazione né ad alcunché contenuto nel detto atto formale di legittimazione, ma siano sempre soddisfatti e tacitati per quanto contenuto nello stesso documento di legittimazione sotto pena di ogni danno spesa ed interesse degli eredi del predetto magnifico signor Jacobo. Nel caso in cui gli stessi signori Nicola e Francesco, o alcuno di loro, o alcuno dei loro eredi e successori, contravvenisse o facesse contravvenire a detta legittimazione e reintegrazione e contro i contenuti dell’atto di legittimazione s’intendano, il od i contravventori, privati automaticamente per il atto stesso e con lo stesso diritto di ogni vantaggio e diritto derivante dalla soprascritta donazione, allora come oggi e da oggi stesso per allora. La presente donazione s’intende revocata e nulla dall’origine nei confronti del contravventore; allora in tal caso il beneficio della detta donazione dia attribuito di diritto e diventi di Marcantonio. Se poi Marcantonio al momento non fosse vivo o non potesse valersi di detta donazione, o non esercitasse il suo diritto ad essa, da oggi quanto di beneficio della donazione e la donazione stessa sia trasferita alla camera fiscale dell’illustrissima signoria del dominio nostro, Venezia. Così sia fatto ed avvenga se gli stessi signori Nicola e Francesco, loro eredi, successori e aventi causa da essi, contravvenissero o contravverranno alla stessa legittimazione e reintegrazione ed a quanto in essa contenuto. A questo punto il magnifico signor Jacobo donatore come sopra dichiarò e dichiara di essere contento e soddisfatto di ogni e singola cosa predetta e rinunziò all’eccezione di non aver fatto le predette, donazioni nei predetti modi termini e condizioni. Anche i predetti signori Nicola e Francesco rinunziarono rispettivamente all’eccezione di non aver accettato i modi condizioni e termini della stessa donazione e promessa. Ancora tutti i contraenti rinunziarono all’eccezione di non essere state così fatte tra loro tutte ed ognuna delle cose sopra dette e scritte e all’eccezione della mancanza di motivo, del motivo ingiusto per dolo, danno, paura, per il fatto stesso, per frode del doppio, triplo e di altra maggiore o minore entità, alla legge che dichiara non esser lecito il patto riferito alla morte avvenuta e che nella rinuncia generale ci si possa poi opporre a quanto non espressamente dichiarato e a quelle disposizioni che garantiscono che per ingratitudine, o per altro motivo, le donazioni possono essere eliminate, annullate, cancellate e invalidate; ognuna delle stesse parti ed entrambe rinunciano all’aiuto del diritto di cui si potrebbero avvalere per opporsi od agire contro quanto predetto o contro una parte di esso. Tutto ciò è avvenuto alla presenza, con l’approvazione, il permesso, il consenso, per autorità, decisione e suggerimento del predetto stabile ed egregio dottore delle leggi signor Geronimo Villa, vicario del magnifico e generoso cavalier signor Paolo Pisano degnissimo podestà di Bergamo. Il quale predetto signor vicario diede e solennemente interpose e concesse la propria autorità, consenso, autorizzazione, permesso e parere allo stesso predetto magnifico signor Jacobo per tutto quanto ed ogni cosa predetta ed ha suggerito e suggerisce la predetta donazione conformemente al diritto ed agli statuti di Bergamo. D’altronde al rogito dell’atto scritto appena sopra, di donazione e dei patti relativi, sono intervenuti come secondi notai Vincenzo de’ Gavazzi e Vincenzo di Mozzo pubblici notai bergamaschi i quali devono sottoscriversi secondo la prescrizione degli statuti di Bergamo. “Io Lazzaro figlio del fu Giovanni di Corteregia, pubblico notaio bergamasco, essendomi richiesto sono intervenuto a tutto quanto predetto l’ho riferito e mi sono sottoscritto a conferma”. “Io Vincenzo di Pietro de’ Gavazzi, pubblico notaio bergamasco, sono intervenuto come secondo notaio al rogito del soprascritto atto di donazione, dei patti relativi e di quant’altro in esso contenuto e, dopo aver vista e letta la sottoscrizione da me fatta all’imbreviatura del soprascritto notaio Lazzaro, ora da lui conservata, mi sono sottoscritto a conferma”.


I due figli del Cavalier Giacomo Albani - Parte 6ª