Uxoricidio Pesenti Brembati, parte Seconda

Da EFL - Società Storica Lombarda.
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Dalle consulte sono statte fatte le seguenti propositioni:

P.ma che se bene il caso sij di estrema offesa per l’homicidio d’una Dama innocente et calunniata nella riputatione sarebbero adeguate soddisfat.ni la confessione del Pesenti della verità del fatto, et invention della calunnia, non a fine di agravar l’honor d’una Dama incontaminata, ma per timore del giusto sdegno de Co: suoi fratelli, aggiongendo tal esplicita, et publica dichiaratione, oltre l’espressione privata già fatta di non professar inimicitia alc.a con quel Giovine da lui imputato di relativa dishonestà con la moglie (questa espressione è statta fatta li giorni pass.ti avanti che il Ss Co: Soardo partecipasse ai SS.ri Co: Brembati l’inclinatione di Sua Altezza Ser.ma per il perdono), et col detestar l’operatione, et col pentimento far remission libera della persona, o folio bianco, da esser estesse le altre soddisfat.ni dalli offesi.

La seconda. Che premessa la detta confessione della calunnia inventata come quella che si rende necessaria per la reintegratione dell’honore, et fama della calunniata moglie, detestate le attioni si dell’uxoricidio, come della calunnia, ha fatto ricorso alla Clemenza di Sua Altezza Ser.ma come protettor di Casa Brembato per ottenere un humiliss.mo perdono con soddisfationi a detami dell’istessi Co: Brembati. La terza è versata sopra il seguente assioma. Che la riputatione della Co: Maria deve essere reintegrata in forma tale, che resti distrutta ogni sospitione contro la honestà di Dama qualificata per la nascita, et costumi, et che quando non vi sij forma sufficiente, qual concluda per necesse, non sia atto di giustitia il prestar l’assenso ad alcun trattato; poiché admettendosi per atto virtuoso, et amorevole il rimetter la vendetta dell’offesa, benché estrema, non si deve però gia mai lasciar ombra alla riputatione della Defonta Co: Maria, della reputation della quale si tratta per la calunnia inventata dal marito.

Resta donque a ponderare, se la confessione del marito in fatto proprio circa la calunnia sij prova legale per distrugger la fama sparsa da lui contro l’honor della moglie, et se bene è regola vulgata, che non si da maggior prova della propria confessione, non milita nella presente specie di fatto poi che essendosi il Pesenti con si turpe attione di calunnia spoliato d’ogni forma d’honore tanto attiva, come passiva, ogni sua aspertione non si può considerare in forma probante anzi influendo tal confessione in riparatione dell’honorevolezza de figlioli del d.o matrim.o del Pesenti, si rende interessato, come anco facendosi a fine di ottenere il perdono, et così non può far alcuna fede in giuditio, ne fuori per la douta chiarezza dell’honestà della Co: Maria.

Si admette in punto di ragione, che si possino revocar le proprie assertioni dacto de errore, sen de falsitate, onde per la restitutione della fama vi vorebbe la prova infatti, che le assertioni del Pesenti contro la honestà della moglie sono state false: questa prova positivamente non si può dare con fatti certi, poiché non si da prova della negativa della dishonestà, et ne anco della affermativa, se non con prove di fatto, come sarebbe a dire, che il Pesenti havrebbe imputata la moglie di congresso con quel Giovine in luoco, et giorno certo, nel qual vi fosse prova, che in tal tempo era in altro Paese in lontananza, impossibile cosa, che non si può addurrre nel nostro caso.

Non deve la riputatione sottogiacere ad alcuna dubietà, giusta il detto universale aprovato, Decet uxorem Cesaris non solum culpa, sed etiam suspicione esse liberam. La confessione del marito non può servir di sodisfatione alcuna alli Co: Brembati, come quello, che non può far fede, onde dall’admetterla si arguirebbe concerto, partorirebbe sospicioni, che fusse un impiastro per coprir la cicatrice della riputatione, qual cicatrice non vi è come sopra.

Il Pesenti è stato fabro, et auttore delle dificoltà si frapongono nel non trovarsi per la sua parte forma certa della reintegratione della fama dell’honestà della moglie deturpata da lui con calunnia, onde dovendosi sempre in materia d’honore eleger la parte più sicura, mancando la sodisfatione non ponno esser tassati d’ingiustitia li Co: Brembati per non acquietarsi a tal revocatione illegale, et di niuna fede. Resta a risolver l’obietto cioè che le prove chiare si cercano nella prova del delitto, et non nella esclusione del medesimo, onde trattandosi di escluder la diffatione della dishonestà della Co: Maria, bastano anco le congetture, et la confessione del Marito istesso come sopra; al che si risponde, che le sole congetture sono sufficienti per una inquisitione, et in materia d’honore devono essere omninamente destrutte anco le sospitioni per riconciliar li animi.

Resta così formata, et fermata nelli SS.ri Co: Brembati una giusta gelosia d’honore tramandatali dal Padre Sr Co: Ottavio, qual è stato decorato di Cariche della Ser.ma Casa di Mantova, et dall’Avo Sr Conte Francesco morto al servizio di quel Ser.mo dominio in Parigi in qualità d’Ambasciator straordinario, et per ciò dovendo essi conservar la reputatione della Casa per retaggio delli sudetti, et altri suoi Antenati si devono accostare a questa terza propositione considerata la più sostenuta, et non disaprovata da alcuno del congresso di non adherire alle proposte di perdono, non potendo il Pesenti tornar nel grado di prima la fama onorata della Contessa Maria, che per altro se si fosse nel solo caso di offesa estrema seguita anco per causa di sola brutalità dovrebbero humiliarsi all’inclinatione di Sua Altezza Ser.ma. Bergamo li 2 Agosto 1679

Pietro Salvagno Dottor del Collegio

De Sig.ri Giudici di Bergamo, et li

Notaro del d°. Collegio.


Il.mo et Ecc.mo Sr Podestà

Ill.mi SS.ri Assess.ri


Nel corso di sessant’anni di vita lodevolmente impiegati il Sr Vincenzo Pesenti Padre sfortunato di noi quattro suoi miseri figliolini Gio., Giuseppe, Elena, e Giulia non ha commesso delitto mai benché leggiero ch’habbi meritato inquisit.ne non che corrett.ne della giust.a. Solo in questi ultimi infausti suoi giorni d’età cadente ci ha uccisa la Madre e Iddio Sig.re che vede nel centro delle attioni humane sà lui se ha ciò seguito per impeto di mente oppressa d’infermità, o fatto di morale malitia, e di colpa. Ma siasi come si voglia proceduto il caso noi siamo qui prostrati alla giust.a di V. E. et di V.V. S.S. Ill.me humiliss.mi supplicanti non per scusare il Reo s’egli già profugo e contumace s’ha eletto l’essilio, e con l’essilio le pene, ma per rappresentare la catastrofe de nostri mali, e come sangue puro, innocente immaculato implorar non altro che la dovuta osservanza delle leggi a nostro giusto sollievo.

Fulminata da fatal destino la Madre, rapito contumace sentenza di giust.mo Tribunale il Padre inhabbili noi per l’età tenera pupillare ad ogn’industria, qual sussidio ci resta se non quel unico miserabile della clemenza delle leggi, et della paterna predilett.ne, dell’Adorato nostro Prencipe che nella Regia Corona non ha gioia più pretiosa e chiara della charità, e dell’amore a’gl’orfani derelitti et ai pupilli abbandonati. L’osservanza sola delle leggi (dritto che a tutti si deve) da noi s’implora dalla bontà sublime di V.E. et ai V.V.S.S. Ill.ma che essi degnamente rappresentano nel governo l’immagine viva, e venerata apponto della publica Maestà.

Et se la colpa del Genitore ci ha levato la madre e se la pena alla colpa del Genitore imminente ci toglie il Padre, qual legge sarà così dura che a quattro Orfani sconsolati fanciulli commandi di rapire anche le puoche sostanze che servir devono per mantenerli vivi per impinguarne il fisco. Non è del Padre cadente la Robba ma de figli et è quello un Ponte piccolo, un canale, et una vena per cui passa si conduce, e traspira ne figli tutto intiero il vigore delle paterne sostanze per mantenerli nel Mondo. Et dalle più Barbare Nationi non che sotto l’Imperio soaviss.mo di questa Rep.ca Ser.ma vien tramandata sempre ne posteri la facoltà del Padre condannato e bandito ad esclusione del Fisco, quando i figlioli sono più di due in numero, perché sotto prencipe ottimo tra i migliori d’Europa Et che tutta intiera la facoltà del Padre bandito sia concessa a’gl’innocenti figlioli con esclusione totale del fisco sono chiare le parole della legge, et non vi ha parte Veneta, né Statuto in contrario.

S’aggiunge l’opinione commune di tutti i dottori ch’hannno scritto su questa materia.

Conclude il Peregrino nei termini aponto del caso nostro che quando i figli del condanato sono tre o in maggior numero si deve allora applicare tutta intiera la facoltà del condannato ai figlioli e non al Fisco; chiamando giusta, pia, e santa questa disposit.ne et lodevolm.te pratticata dall’Ecc.mo Con.o di Xci con Zonta nel caso di certo Nobile Vicentino Bandito; onde non deve scostarsi da tal regola alcun giudice nel sententiare come ben spiega il Farinazzo nella sua Prattica Criminale.

Ne mi si opponga molti giudizij de Reggimenti Veneti con i quali al Fisco, e non ai figlioli è stata giudicata la robba de Padri banditi, o perché fossero rei di colpe turpi, o d’altre delinquenze atroci ch’habbino reso odiosa l’istessa prosapia benché innocenti del Padre condannato; perché prima e assai diverso il nostro caso, e secondariam.te perché le giudicature non possono mai derogare alla legge scritta, né indur consuetudine contro la legge, e contro le comuni dottrine se non in caso che avanti il giudice fosse stata positivam.te dimandata dai figlioli l’osservanza della legge, et che l’instanza fosse stata reietta in prima instanza con il laudo di Tribunale supremo; perché questo solo sarebbe caso seguito contro la legge scritta, et molti di questi casi abolirebbero la legge stessa contraria, ma in altro modo correrà sempre l’assioma legale a favore di noi Pupilli supplicanti.

Allegare inconveniens non est solvere. Perché mai il giuditio d’un Tribunal inferiore può derogar alla legge, ne indur consuetudine contro la legge, principalm.te dove si tratta del denaro d’innocenti Pupilli per impinguar il fisco. Et di questi casi dove dai figli sia stata addimandata l’osservatione della legge a loro favore, et reietta l’instanza, e favorito il fisco non ne vedo alcuno, ma ben solo delle giudicature de casi dove alcuno non è comparso a dimandare per i figlioli, onde la robba s’è demandata al fisco.

Per il contrario non si numera da noi per brevità quante volte (oltre il caso addotto dal Peregrino) habbi la giustitia applicata ai figli la robba del Padre condannato e principalm.te nella patria del Friulli per rispetto dei Feudi, perché siam sicuri, che ne haverà V.E. e V.V.S.S. Ill.me notitia piena con molti altri essempij nelle loro nobiliss.e idee; onde con questi fondamenti legali irrefragabili noi miseri Pupilli Pesenti habbiam sparsi i nostri compassionevoli gemiti, supplicando la giustitia aponto di V.E. et di V.V.S.S. Ill.me di conceder a noi, e non al fisco la facoltà del Sr nostro Padre per non perdere innocentem.te tutt’in un colpo la Madre, il Padre, e la robba ancora, et così genuflessi sospiriamo. Gra..